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ASSOCIAZIONE "Il pozzo di Sicar Onlus"        

 

Titolo 1 - Denominazione e sede

Art.1

E’ costituita l’Associazione "Il pozzo di Sicar" ONLUS , con sede in Cassago Brianza, via Don Lorenzo Milani, 4.

L’associazione è nonprofit, apolitica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà civile, sociale, culturale ed educative.

L’associazione svolge attività di sostegno per lo sviluppo socio-economico della popolazione rumena e delle popolazioni dell’Africa subsahariana e comunque dei Paesi in via di sviluppo.

In qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo verrà riportata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l’acronimo ONLUS.

Art.2

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Titolo 2 - Finalità e attività dell’Associazione

Art.3

L’ente, senza finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Nell’ambito di tale finalità si propone di:

- promuovere, sia attraverso una diretta programmazione e gestione, sia attraverso un fattivo sostegno alle organizzazioni già operanti sul territorio rumeno, attività umanitarie senza scopo di lucro, finalizzate ad azioni di supporto, tutela, protezione, educazione, cura di persone socialmente disagiate, con problemi psico-fisici, economici, di integrazione, con particolare attenzione verso i minori;

- promuovere lo sviluppo sociale ed economico, delle popolazioni africane subsaharianee e comunque dei Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione ai problemi dell’alimentazione, dell’istruzione e della sanità;

- favorire collaborazioni con associazioni locali, nazionali ed internazionali aventi gli stessi scopi, missioni e congregazioni attive sul territorio;

- promuovere una cultura di pace e di solidarietà anche attraverso la redazione e la diffusione di opuscoli periodici.

Art.4

Per il raggiungimento degli scopi l’Associazione intende promuovere varie attività, in particolare:

a) raccogliere fondi attraverso manifestazioni, donazioni, erogazioni liberali volontarie ai sensi dell’art.13 L.460/97da parte dei soci, persone fisiche e giuridiche, enti

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse quali:

organizzare attività e manifestazioni di informazione e sensibilizzazione;

promuovere ed organizzare viaggi di formazione, conoscenza, e scambio culturale nei paesi in cui opera;

diffondere materiale di informazione.

L’Associazione potrà inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni, anche straniere, quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.

Titolo 3 - Soci

Art.6

Gli associati si dividono in:

- soci fondatori

- soci ordinari

- soci onorari

Art.7

I soci fondatori sono coloro che hanno contribuito alla nascita dell’Associazione sottoscrivendone il presente Statuto.

Art.8

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all’Associazione persone ed enti che conoscano il contenuto dello Statuto, condividano le finalità e gli ideali dell’Associazione e cooperino alla realizzazione delle finalità istituzionali.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all’Associazione deve inoltrare richiesta scritta al Consiglio direttivo dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di provvedimento di diniego, entro il suddetto termine, la domanda si intende accettata.

Art.9

La qualità di socio onorario è accordata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a persone fisiche e giuridiche che si sono distinte per particolari meriti nel campo della cultura, scienza, promozione sociale e che mediante la loro attività sostengono e/o favoriscono le iniziative dell’Associazione e a quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza.

Art.10

L’adesione all’Associazione conferisce all’associato in regola con il pagamento della quota annuale il diritto di voto nell’Assemblea. La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso. L’esistenza di diverse categorie di soci non comporta diversità di trattamento tra le stesse.

La qualifica di socio viene meno qualora non sia rinnovata l’adesione all’Associazione mediante il versamento della quota sociale annuale entro il 28 febbraio di ciascun anno e per gli altri motivi indicati all’art.12.

I soci onorari sono esentati dal versamento delle quote associative.

I soci hanno i seguenti diritti:

a) partecipare alle attività organizzate dall’Associazione;

b) proporre attività e manifestazioni dirette al perseguimento degli obiettivi dell’Associazione;

c) essere informati sulle attività dell’Associazione;

d) divenire membro del Consiglio Direttivo secondo le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento;

e) godere degli altri diritti derivanti dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione.

Art.11

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve:

a) osservare le norme contenute nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;

b) attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non hanno partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;

c) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

d) versare periodicamente la quota associativa annuale.

Fermi restando i diritti e i doveri dei soci, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative svolte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per tutte le deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Art.12

La qualità di socio cessa per effetto di:

a) recesso da comunicarsi per iscritto;

b) esclusione dall’Associazione per uno dei seguenti casi:

b1) mancato versamento della quota associativa;

b2) comportamento contrastante, a giudizio del Consiglio Direttivo, con gli scopi dell’associazione;

b3) reiterate violazioni degli obblighi statutari e regolamentari, nonché di quelle derivanti dalle apposite delibere degli organismi direttivi ed assembleari dell’Associazione;

c) morte;

d) scioglimento dell’Associazione.

Art.13

Nell’ipotesi di verificazione di uno o più comportamenti indicati all’articolo precedente, lettera b), ad esclusione dell’ipotesi b1), il Consiglio Direttivo, senza indugio, contesta per iscritto l’addebito assegnando al socio termine di otto giorni lavorativi per presentare note di chiarimento. L’esclusione è deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.14

Le quote associative, le eventuali donazioni e le somme che l’associato dovesse apportare all’Associazione non sono rimborsabili in caso di cessazione della qualità di socio.

Art.15

La qualità di socio è intrasmissibile sia inter vivos, sia mortis causa.

Titolo 4 - Organi dell’Associazione

Art.16

Sono organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea degli Associati;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

E’ previsto il rimborso delle spese sostenute purchè debitamente documentate.

Art.17

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

Ogni socio dispone di un solo voto.

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in ogni caso almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, e su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri ovvero richiesta motivata di 1/10 dei soci. L’Assemblea ordinaria delibera:

a) i programmi di massima per il raggiungimento degli obiettivi sociali;

b) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

c) in merito agli argomenti che il Consiglio Direttivo pone all’ordine del giorno;

d) l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;

e) la nomina dei soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;

f) l’approvazione, la modifica e la revoca di eventuali Regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

g) la nomina, ove ritenuto opportuno, del Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non aderenti, con il compito di curare il controllo delle spese e di sorvegliare la gestione amministrativa della società;

h) tutti gli adempimenti a lei demandati per legge o per Statuto.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci intervenuti ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 dei soci, e in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L’Assemblea straordinaria delibera:

a) la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;

b) lo scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del suo patrimonio.

Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

Il Presidente convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo, incluso quello telematico, diretta a ciascun socio, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. La comunicazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e l’ordine del giorno.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annua.

Ciascun socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo.

Nessun socio può rappresentare più di 5 soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi l’Assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario.

Delle adunanze dell’Assemblea viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

Le deliberazioni obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art.18

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri. Dura in carica un triennio. I suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea; qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio si intende decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

a) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione attuando il programma di massima delle attività deliberato dall’Assemblea e promuovendo le iniziative sociali;

b) stabilisce l’ammontare della quota associativa annua;

c) redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea;

d) approva il trasferimento della sede dell’Associazione;

e) nomina eventuali dipendenti e/o collaboratori, determinando l’entità della retribuzione;

f) propone all’Assemblea la nomina dei soci onorari;

g) elabora eventuali regolamenti per il migliore funzionamento dell’Associazione;

h) istituisce eventuali commissioni-studio di progetti per l’attuazione degli scopi dell’associazione;

i) può avvalersi di tecnici, con funzione di consulenza, per specifici problemi operativi attinenti alla vita dell’Associazione;

l) compie ogni altra attribuzione prevista dal presente Statuto o stabilita dall’Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ovvero dietro richiesta di tre componenti, con avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo almeno 5 giorni prima dell’Adunanza e con l’indicazione dell’ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessario un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei consiglieri e un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto processo verbale su apposito registro, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto di consultare il registro.

Art.19

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente ha durata triennale e può essere riconfermata.

Il Presidente vigila sull’osservanza dello spirito associativo; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; sovraintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la facoltà di delegare i poteri di rappresentanza e di gestione ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, determinando le modalità d’esercizio della delega.

Il Vice Presidente sostituisce di diritto il Presidente in caso di impossibilità di quest’ultimo o di sua delega. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’impedimento o della delega del Presidente.

Art.20

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e un supplente.

Dura in carica tre anni e i suoi membri, necessariamente soci, sono rieleggibili.

Esso decide in modo inappellabile qualsiasi controversia tra i soci e l’Associazione, decide in ordine ad eventuali provvedimenti di diniego della domanda di ammissione all’Associazione da parte di interessati e in ordine alla deliberazione di esclusione di eventuali soci.

La decisione deve essere comunicata all’interessato/i entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e motivata.

Titolo 5 - Patrimonio

art.21

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

a) fondo di dotazione iniziale;

b) quote associative non rivalutabili e non sono trasmissibili intervivos e mortis causa;

c) sottoscrizioni a sostegno di singoli progetti;

d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

e) fondi pervenuti per effetto di raccolte pubbliche occasionali mediante offerte di beni di modico valore e/o servizi;

f) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

g) beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

h) eventuali donazioni, lasciti;

i) frutti derivanti dal patrimonio dell’Associazione;

l) contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;

m) contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;

n) da ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

Eventuali utili e avanzi di gestione verranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e qualunque altra componente patrimoniale non potranno essere distribuiti nè direttamente nè indirettamente durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte da fonti normative o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo - Scioglimento e liquidazione dell’Associazione

Art.22

In caso di scioglimento, per qualunque causa dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n.662 salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo 7 - Esercizio sociale

Art.23

L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Titolo 8 - Rinvio

Art.24

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni, si rinvia alle norme del codice civile e al D.Lgs. 460/97 e successive modifiche.

Cassago Brianza.

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